Revisioni 2021
Revisioni 2021


CHI DEVE REVISIONARE
– Tutti i veicoli immatricolati per la prima volta entro l’anno indicato nella prima colonna della tabella
– Tutti i veicoli già revisionati o collaudati negli anni indicati nella seconda colonna della tabella
QUANDO REVISIONARE
– Entro il mese corrispondente alla data di rilascio della carta di circolazione ( se si tratta di prima immatricolazione )
-Entro il mese corrispondente alla data dell’ultima revisione o dell’ultimo collaudo effetuato.
Veicoli Anno di prima Immatricolazione Anno precedente Revisione o Collaudo
Ciclomotori,motocicli,motocarrozzette 2017 2019
Motocarri,motoveicoli uso speciale 2017 2019
Motoveicoli da Piazza o noleggio con conducente 2020 Rev.annuale
Quadricicli 2017 2019
Autovetture ad uso Privato 2017 2019
Autocaravan di massa Complessiva non sup. a 3,5 T 2017 2019
Autocarri e autoveicoli ad uso speciale inf a 3,5 T 2017 2019
Autoveicoli con massa superiore a 3,5 T – Bus fino a 16 posti comp. conducente – Ambulanze – Taxi – Noleggi con Conducente 2020 Rev.annuale
Rimorchi di massa non Superiore a 3,5 T 2017 2019
Rimorchi di massa superiore a 3,5 T 2020 Rev.annuale
Autentiche di Firma
Autentiche di Firma


L’art. 7 Legge n. 248/2006 e il successivo art.1, comma 68, L. 296/2006 (Finanziaria 2007) hanno attribuito il potere di autentica ai seguenti soggetti: titolari dello Sportello Telematico dell’Automobilista previsti dall’art. 2 DPR 358/2000, cioè Uffici Provinciali ACI che gestiscono il PRA, Uffici Provinciali DTT, Delegazioni ACI e Studi di Consulenza Automobilistica, Dipendenti delegati dai titolari STA a svolgere l’attività di autentica, Uffici Comunali, nonchè i Notai .
Uffici Provinciali ACI
Sono abilitati ad autenticare il Direttore dell’Ufficio Provinciale e i dipendenti ACI abilitati alla firma degli atti PRA dalla Procura Generale.
Uffici Provinciali DTT
Possono autenticare il Direttore dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione e il personale inquadrato nell’area C (circolare DTT prot. n. 16090/08/08/01 del 10/7/2006).
Studi di Consulenza Automobilistica
Il potere di autentica è conferito ai titolari dell’impresa che svolge l’attività di consulenza automobilistica ed è per questo in possesso dell’autorizzazione amministrativa prevista dalla L. 264/1991. Lo STA non potrà più esercitare l’attività di autentica dalla data di definitiva cessazione dell’operatività (art. 6 comma 3 e art. 9 comma 3 D.P.R. 358/2000), cioè dalla data di chiusura definitiva del servizio telematico. Non possono autenticare gli STA che non sono ancora operativi. Al verificarsi della terza irregolarità e del conseguente scollegamento, lo STA non potrà più autenticare dalla data in cui riceve, da parte dell’USP ACI, formale notizia della chiusura definitiva dello Sportello tramite raccomandata A.R., il cui contenuto sarà anticipato in via telematica. Tale nota viene inviata per conoscenza all’Ufficio Provinciale ACI di riferimento, al locale DTT e alla Provincia interessata. Per individuare i titolari dello STA aventi il potere di autentica occorre, innanzitutto, distinguere a seconda che lo studio di consulenza automobilistica operi in forma individuale o societaria.
Impresa esercitata in forma individuale: il titolare dello STA si identifica con la persona fisica titolare dello studio di consulenza.della stessa, in base alle disposizioni del codice civile e allo statuto societario.
IImpresa esercitata in forma societaria: titolare dello STA è la società che opera attraverso i soci-persone fisiche che sono legittimati ad agire in nome e per conto In particolare, la rappresentanza della società spetta:
società in nome collettivo: al socio o ai soci che hanno l’amministrazione della società in base all’atto societario (art. 2298 c.c.);
società in accomandita semplice: al socio o ai soci accomandatari che hanno l’amministrazione della società in base all’atto societario (art. 2318 c.c.);
società a responsabilità limitata: all’amministratore o agli amministratori della società indicati nello statuto (artt. 2475 e 2475 bis c.c.);
società in accomandita per azioni: i soci accomandatari (art. 2455 c.c.) indicati nell’atto costitutivo;
società per azioni: l’organo amministrativo della società (amministratore unico, presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato) risultanti dall’atto costitutivo (art. 2380 bis e 2384 c.c.);
società cooperativa: l’organo amministrativo risultante dall’atto costitutivo (art.2542 c.c.);
società consortile: il soggetto che, in base alla tipologia societaria prescelta, ha il potere di amministrazione e rappresentanza.
Delegazioni Automobile Club (A.C.)
Il Direttore dell’A.C., che in qualità di dipendente ACI, è stato abilitato alla firma degli atti PRA, può svolgere l’attività di autentica.
Per le delegazioni dell’A.C., è necessario distinguere tra:
delegazioni A.C. presso le quali non opera personale dipendente dell’Automobile Club Provinciale (cosiddette indirette), alle quali, trattandosi di privati studi di consulenza automobilistica, si applicano le disposizioni indicate nel paragrafo precedente, dedicato agli studi di consulenza automobilistica;
delegazioni A.C. presso le quali opera personale dipendente dell’Automobile Club Provinciale (cosiddette dirette), ossia personale dipendente di un ente pubblico, quale è l’Automobile Club Provinciale. In questo caso, titolare dello STA è il Presidente dell’A.C. che, in base allo Statutoha la rappresentanza legale, il quale potrà delegare, ex art. 1, comma 68, L. 296/2006 (Finanziaria 2007) uno o più dipendenti dell’A.C.
Dipendenti delegati dai titolari STA a svolgere l’attività di autentica
Oltre ai Titolari dello STA possono autenticare anche i dipendenti dei titolari dello STA che siano stati da questi delegati a svolgere questa funzione. Sotto il profilo giuridico, dipendente è colui che è legato da un rapporto di lavoro subordinato, così come previsto dagli articoli 2094 e 2095 c.c.. La fattispecie tradizionale di lavoro subordinato è quella che, generalmente, si inquadra nell’ambito di un contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno. In realtà, il mercato del lavoro prevede molteplici forme contrattuali di rapporto di lavoro,anche a seguito della cosiddetta “Riforma Biagi” che ha introdotto nuove forme cosiddette ”atipiche”. La definizione di lavoro subordinato, contenuta nel codice civile, si rivela oggi insufficiente a incardinare con certezza nell’ambito del lavoro subordinato alcune tipologie di rapporti lavorativi. Sulla questione sono intervenute diverse pronunce giurisprudenziali. Si ritiene, pertanto, che la norma contenuta nell’art.7 vada interpretata in senso teleologico – funzionale, tenendo conto della realtà economica che la norma disciplina e delle finalità che, con tale disposizione, il legislatore ha inteso perseguire, estendendo, dunque, la sua applicazione anche a rapporti di lavoro che, pur non essendo inquadrati nel rapporto di lavoro subordinato, così come definito dalle disposizioni del codice civile, sul piano funzionale, sono ad esso equiparabili.I dipendenti del titolare dello STA delegati ex comma 68 art. 1 L. 296/2006, in quanto dipendenti dell’impresa, possono svolgere l’attività di autentica presso tutte le sedi purché STA dello studio di consulenza (sede principale e sedi secondarie). Per le considerazioni sopra esposte, possono essere delegati dal titolare dello STA asvolgere l’attività di autentica anche:
i collaboratori familiari purché in regola con le disposizioni in materia assistenziale e previdenziale.
Institore (art. 2203 c.c.)
Soggetti ai quali non può essere delegato il potere di autentica
Si esclude, invece, che possano essere delegati all’autentica di firma ex art. 7 L. 248/2006 coloro che sono legati al titolare dello STA da rapporti di lavoro a carattere non continuativo o saltuario, quali ad es. i lavoratori a progetto, i collaboratori occasionali, gli interinali o i lavoratori legati da collaborazioni coordinate e continuative.La loro attività è legata alla realizzazione di uno o più progetti specifici o a fasi di esso, ed è caratterizzata dall’autonomia gestionale, senza vincoli di subordinazione nei confrontidel committente.
MODALITÀ DI AUTENTICA
L’art. 7 L. 248/2006 non specifica le modalità da seguire per l’autentica delle sottoscrizioni, né richiama alcuna disciplina già esistente, quale quella prevista per l’autentica notarile o per l’autentica amministrativa.
In assenza di specifiche disposizioni normative, si ritiene opportuno fare riferimento all’art. 2703 c.c. che definisce l’autenticazione fatta da notaio o altro pubblico ufficiale come “l’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive”.
Pertanto, ai soggetti autenticanti spetta di verificare l’identità della persona che sottoscrive e dichiarare che la sottoscrizione è stata apposta alla propria presenza, indicando la data in cui è stata apposta.
Non dovrà essere effettuata dall’autenticatore alcuna valutazione in merito al contenuto dell’atto.
Contenuto dell’Autentica
L’autenticatore, avrà , l’obbligo di identificare personalmente il sottoscrittore dell’atto di vendita e indicarne le modalità di identificazione. Dovrà indicare anche la data nella quale avviene l’autentica e il luogo nel quale viene eseguita. Pertanto tutti i punti S.T.A. , possono ricevere le sottoscrizioni degli atti di vendita, presso l’Impresa/Delegazione, salvo casi particolari documentati . Questo ha sollevato e solleva tutt’ora molte perplessità ed eccezioni. A nostro parere senza voler scendere in particolari , e lungaggini, meramente teoriche, pensiamo che il legislatore abbia voluto cercare di far si che si debba effettuare un nuovo tipo di servizio, atto a facilitare nel modo più ampio la manifestazione di volontà fra le parti. L’autenticatore dovrà inoltre indicare il proprio Nome , Cognome, e apporre la propria firma , preferibilmente accompagnata da timbro recante i dati dello Studio di Consulenza/Delegazione . Elemento importante da non dimenticare è il numero progressivo da attribuire all’autentica. In poche parole un vero e proprio Repertorio che identifichi un ben determinato atto . Ultimo ma non meno importante è l’assolvimento dellImposta di Bollo , mediante apposizione del valore bollato che deve essere obbligatoriamente annullato.
Fermo Amministrativo
Fermo Amministrativo


Il fermo amministrativo, è un atto mediante il quale , le amministrazioni, come i Comuni, INPS, Regioni, Stato,ecc……. tramite i Concessionari delle Riscossioni, “BLOCCANO” un bene mobile intestato al debitore e iscritto nei Pubblici Registri , al fine di poter riscuotere i crediti non pagati. Tali crediti possono derivare da il mancato pagamento dell’ IVA , dell’IRPEF, del Bollo auto,dell’ICI,ecc…oppure possono derivare da infrazioni al Codice della Strada .
In caso di mancato pagamento delle cartelle esattoriali nei termini di legge, il Concessionario della riscossione può disporre il fermo dei veicoli intestati al debitore, tramite la iscrizione del provvedimento di Fermo Amministrativo che viene annotato nel Pubblico Registro Automobilistico. A seguito di tale iscrizione, la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando il debitore non ha saldato il proprio debito e non abbia provveduto a cancellarne la iscrizione.
Infatti a seguito del Fermo il veicolo, non può circolare e se circola è prevista una sanzione, non può essere ne Radiato, ne demolito, ne esportato,e inoltre non può essere venduto .
Nel caso in cui , il fermo sia stato iscritto erroneamente, il Concessionario deve provvedere alla cancellazione del Fermo medesimo.
Se il veicolo, viene venduto con data anteriore all’iscrizione del fermo amministrativo, il PRA darà comunicazione al Concessionario, e cancellerà d’uffico il Fermo medesimo .
E’ buona norma , in ogni caso, effettuare una visura al PRA, prima di effettuare una compravendita, in modo da escludere ogni forma di vincolo o privilegio sul veicolo oggetto della transazione.
Dal 2020 , la cancellazione dei fermi Amministrativi , è obbligatoriamente a cura del Concessionario.
Bollo Auto
Bollo Auto


La tassa automobilistica (tributo più comunemente denominato “bollo auto”) è dovuta dal proprietario in ragione del possesso del veicolo. Fa eccezione il caso della locazione finanziaria, per il quale l’obbligo di pagamento è in capo all’utilizzatore. Negli anni, abbiamo avuto , un intrecciarsi di competenze fra Stato e Regioni, che rende molto vasta la normativa.
Più precisamente, nei riguardi delle Regioni a Statuto ordinario nonché delle Province Autonome di Bolzano – Alto Adige e Trento è stata affidata ogni competenza di gestione afferente il tributo, ivi compresa la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi e il contenzioso (articolo 17, comma 10 della legge n. 449 del 1997). Ne discende che i contribuenti residenti in tali Regioni hanno come interlocutore istituzionale, per qualunque questione attinente i versamenti, i recuperi, il rimborso, i ricorsi, eccetera, l’apposito ufficio preposto da ciascuna struttura regionale o provinciale, in base al proprio ordinamento interno (di solito, è l’ufficio tributi).
Nelle Regioni a Statuto speciale, invece, la gestione del tributo continua a essere riservata, sotto ogni aspetto, agli uffici dell’amministrazione finanziaria e, segnatamente, agli uffici dell’Agenzia delle Entrate presenti sul territorio.
Per quanto riguarda la normativa vigente, in misura preminente essa è stabilita da disposizioni statali con regole uniformi su tutto il territorio nazionale. Ciascuna Regione, tuttavia, possiede margini di manovra che consentono di intervenire con legge regionale. In particolare, l’articolo 24 del d. l.vo n. 504 del 1992 dà facoltà a ciascuna Regione di approvare, entro il 10 novembre di ciascun anno, variazioni tariffarie (in più o in meno) nel limite del 10 per cento rispetto agli importi vigenti nell’anno precedente. L’assetto attualmente in vigore, contempla diverse misure particolari a suo tempo adottate in sede regionale al di fuori di quanto previsto dalla legislazione di fonte statale.
La tassa automobilistica su auto e moto è dovuta periodicamente, di anno in anno, sulla base del possesso del veicolo e indipendentemente dall’utilizzo del medesimo su strade pubbliche. Il possesso è presunto in base a quanto risulta dal pubblico registro automobilistico (Pra) per tutti i veicoli soggetti alla iscrizione in tale registro (mentre per i pochi casi di veicoli non iscritti nel Pra, fa fede il registro di immatricolazione tenuto dagli uffici della Motorizzazione). Nelle ipotesi in cui, tuttavia, l’automobilista rimane intestatario di un veicolo da egli non più posseduto è consentito fornire la prova contraria rispetto alle risultanze del Pra . La cancellazione del veicolo dal Pra e l’annotazione della perdita di possesso vanno sempre effettuate, laddove possibile, sotto copertura di pagamento, e quindi entro l’ultimo giorno coperto dal bollo in corso di validità. La registrazione nel Pra, infatti, di norma fa venir meno l’obbligo del rinnovo di pagamento a partire dal periodo d’imposta successivo. Tuttavia, i residenti in provincia autonoma di Trento, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Puglia non sono tenuti a pagare il rinnovo se gli atti riconosciuti idonei ad attestare la demolizione del veicolo o la perdita di possesso sono posti in essere entro il mese successivo alla scadenza di validità. Inoltre, Veneto, Piemonte e Lombardia riconoscono un rimborso nel caso in cui la demolizione o la perdita di possesso avvengano oltre tale mese; tale rimborso riguarda le mensilità già pagate e non godute. Le regole che prevedono la tassazione in base al possesso presunto dall’iscrizione nel pubblico registro automobilistico (Pra) valgono per tutto il parco circolante, fatta eccezione per pochi casi nei quali la tassa è dovuta per effetto della circolazione su aree pubbliche. La più importante eccezione a tale regola, è costituita dai ciclomotori e minicar, per i quali la tassazione è dovuta per effetto della circolazione.
Obbligato al pagamento è colui che, nel pubblico registro automobilistico (Pra), risulta proprietario del veicolo l’ultimo giorno stabilito per il pagamento. Per i residenti in Lombardia, tuttavia, vige una regola diversa secondo cui è obbligato al pagamento colui che nel Pra risulta essere proprietario del veicolo il primo giorno del periodo fisso. Recenti disposizioni hanno inoltre precisato chi deve intendersi obbligato in talune particolari situazioni (articolo 7 legge n. 99 del 23 luglio 2009 che modifica il comma 29° – recte 31° – dell’articolo 5 legge n. 53/83): in caso di locazione finanziaria, pertanto, l’obbligo di pagamento è in capo all’utilizzatore piuttosto che in capo al proprietario. Lo stesso dicasi in caso di usufrutto e di acquisto con patto di riservato dominio: l’obbligo di pagamento cade in capo all’usufruttuario e all’acquirente. Ai soli fini della individuazione della competenza territoriale – tuttavia – fa fede il luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo.
Il calcolo del bollo auto va effettuato in base a diversi parametri che divergono a seconda della tipologia dell’automezzo. Per gli autocarri, a esempio, rileva la portata espressa in quintali, per i ciclomotori è previsto un sistema di tassa fissa, mentre per le vetture e i motocicli la tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in kW. Questo dato è rinvenibile sulla carta di circolazione del veicolo. Se nella carta di circolazione non sono indicati i kW, il calcolo va effettuato in base al numero dei CV. Questa unità di misura è in uso solo per i veicoli meno recenti, all’interno del vecchio “libretto” di circolazione dove sono riportati (di solito sulla terza pagina) di fianco alla voce “pot. max”. Il tariffario prevede importi unitari conteggiati anche in base al valore unitario espresso in CV. In alternativa, è tuttavia possibile, anche per i vecchi “libretti” con potenza espressa in CV, effettuare il calcolo in kW, previa conversione della potenza espressa in CV in quest’ultima unità di misura. Il rapporto di conversione di 1 CV è uguale a 0,736 KW.
Imposta Provinciale Trascrizione
Imposta Provinciale Trascrizione


L’imposta provinciale di trascrizione (IPT) è l’imposta dovuta alla Provincia per la trascrizioni della maggior parte delle formalità al Pubblico Registro Automobilistico .
L’ IPT è un’imposta dovuta per ogni veicolo, al momento di alcune richieste di trascrizione, il cui importo base è stabilito con Decreto del Ministero delle Finanze.
Le Province possono deliberare di aumentare l’importo stabilito dal Ministero fino ad un massimo del 30%. In caso di ritardato pagamento dell’IPT oltre i termini previsti per legge, oltre all’impoto dell’IPT bisogna pagare anche la sanzione per il ritardato pagamento pari al 30% dell’importo oltre agli interessi legali.
E’ possibile pagare la sanzione in misura ridotta, richiedendo il “ ravvedimento operoso ” in tal caso la sanzione sarà pari a un dodicesimo dal se avviene dal 61° al 91° giorno oltre il termine previsto dalla Legge , oppure un decimo se la presentazione avviene dal 91° giorno fino a un anno dalla data in cui è stata commessa la violazione.
Il versamento della sanzione ridotta, per effetto del ravvedimento, deve avvenire contestualmente al pagamento dell’IPT e al pagamento degli interessi legali dovuti.
Le leggi statali hanno inoltre previsto casi nei quali è possibile avere una esenzione dell’IPT. Per usufruire di tali agevolazioni è necessario farne richiesta, indicando , al momento della presentazione, gli estremi della Legge e allegando eventuale documentazione a supporto della richiesta medesima.
I principali casi di esenzione sono :
* Motocicli – Per le richieste riguardanti i motocicli non è dovuta l’IPT(art.17,comma39,L.449/97) , ad eccezione delle richieste riguardanti i motocicli d’epoca.
* Minivolture. – Per minivoltura si intende la vendita di un veicolo da un privato ad un Concessionario, o ad un rivenditore di veicoli usati , regolarmente autorizzato.(art.56,comma 6, D.Lgs. 449/97)
* Particolari categorie di disabili. (art. 8 L. 449/97 e art.30, comma 7, L. 388/00)
* Associazioni di volontariato (art. 8 L 266/91)
Ci sono poi, alcuni casi nei quali è possibile avere un ariduzione dell’IPT. Per usufruire di tali agevolazioni è necessario farne richiesta i casi principali sono :
* Veicoli storici
* Veicoli speciali, con specialità risultante dalla carta di circolazione, ( Betoniere, trasporto latte ecc…) per i quali l’IPT è ridotta a un quarto dell’importo dovuto
Decreto Legge 7/10/2011 Tassa Proprietà
Decreto Legge 7/10/2011 Tassa Proprietà


Con questo Decreto ,viene istituita , una nuova addizionale erariale , alla Tassa Automobilistica di Proprietà.
Ogni autoveicolo eccedente i 225 Kw dovrà pagare Euro 10 per ogni Kw di potenza in più .
Per l’anno 2011 sono obbligati al pagamento, tutti coloro che alla data del 6 Luglio , risultano proprietari,usufruttuari,acquirenti con patto di riservato dominio, o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di un autoveicolo con le caratteristriche sopra descritte .
Per gli anni 2012 e successivi sono tenuti al pagamento coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento della Tassa di Proprietà , stabilito con il Decreto del Ministero delle Finanze 16 Novembre 1998 , risultano proprietari, usufruttuari ,acquirenti con patto di riservato dominio, o utilizzatori a titolo di Locazione Finanziaria al Pubblico Registro Automobilistico .
Per l’anno 2011 dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dalla entrata in vigore del Decreto ,e dovrà essere versato utilizzando esclusivamente il modello ” F24 elementi identificativi” .
Duplicati Carta Circolazione
Duplicati Carta Circolazione


Finalmente, il Ministero delle Infrastrutture , in attuazione alle Disposizioni dell’Articolo 95 del Nuovo Codice della Strada , ha emanato il decreto attuativo , concernente i Duplicati delle Carte di Circolazione .
Pertanto al fine di provvedere alla massima semplificazioni amministrativa, e alla esternalizzazione presso i soggetti di cui alla Legge n° 264 del 1991, ha provveduto ad autorizzare al rilascio del Duplicato della Carta di Circolazione per Deterioramento dell’originale nonchè, in casi di particolare necessità ed urgenza, al rilascio del Duplicato a seguito dello smarrimento o alla distruzione dell’originale, gli Studi di Consulenza Automobilistica autorizzati .
Pertanto dal 27 Settembre 2011 , gli studi di Consulenza sopracitati , potranno regolarmente rilasciare i Duplicati delle Carte di Circolazione .
