Il fermo amministrativo, è un atto mediante il quale , le amministrazioni, come i Comuni, INPS, Regioni, Stato,ecc……. tramite i Concessionari delle Riscossioni, “BLOCCANO” un bene mobile intestato al debitore e iscritto nei Pubblici Registri , al fine di poter riscuotere i crediti non pagati. Tali crediti possono derivare da il mancato pagamento dell’ IVA , dell’IRPEF, del Bollo auto,dell’ICI,ecc…oppure possono derivare da infrazioni al Codice della Strada .
In caso di mancato pagamento delle cartelle esattoriali nei termini di legge, il Concessionario della riscossione può disporre il fermo dei veicoli intestati al debitore, tramite la iscrizione del provvedimento di Fermo Amministrativo che viene annotato nel Pubblico Registro Automobilistico. A seguito di tale iscrizione, la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando il debitore non ha saldato il proprio debito e non abbia provveduto a cancellarne la iscrizione.
Infatti a seguito del Fermo il veicolo, non può circolare e se circola è prevista una sanzione, non può essere ne Radiato, ne demolito, ne esportato,e inoltre non può essere venduto .
Nel caso in cui , il fermo sia stato iscritto erroneamente, il Concessionario deve provvedere alla cancellazione del Fermo medesimo.
Se il veicolo, viene venduto con data anteriore all’iscrizione del fermo amministrativo, il PRA darà comunicazione al Concessionario, e cancellerà d’uffico il Fermo medesimo .
E’ buona norma , in ogni caso, effettuare una visura al PRA, prima di effettuare una compravendita, in modo da escludere ogni forma di vincolo o privilegio sul veicolo oggetto della transazione.
Dal 2020 , la cancellazione dei fermi Amministrativi , è obbligatoriamente a cura del Concessionario .