Immatricolazione

Immatricolazione

Immatricolazione auto Firenze

Agenzia MP offre servizi completi per pratiche auto e immatricolazione auto a Firenze. Affidati a noi per passaggi di proprietà, pagamento bollo, rinnovo patente e altro.

Generalmente , quando si acquista un veicolo nuovo, il Concessionario, si affida ad uno Studio di Consulenza Automobilistica, per la gestione delle formalità necessarie al rilascio delle Targhe e della Carta di Circolazione .

L’acquirente, firma l’istanza per l’intestazione del veicolo,  che insieme al Certificato di Conformità, e all’autocertificazione dei dati anagrafici, consentono il rilascio dei  Documenti di Circolazione .

Tutti i dati vengono inviati in Via Telematica e contestualmente, si ottiene il rilascio delle targhe e dei documenti di circolazione. L ‘ I.P.T. cioè l’imposta di trascrizione è destinata alle Provincie .

La registrazione al PRA dell’autoveicolo, attesta lo stato giuridico – patrimoniale del medesimo , e da luogo al rilascio del Certificato di Proprietà, che con il nuovo Codice della Strada, ha sostituito il Foglio Complementare. L’omessa o la tardiva registrazione, da luogo ai sensi dell’Art. 93 del C.d.s. a :
– Per quanto riguarda il PRA, a sanzioni pecuniarie, riguardanti la tardiva iscrizione, con l’applicazione d’alcune sovratasse e interessi moratori.
– Per quanto riguarda la Motorizzazione Civile, e su segnalazione del PRA, tramite l’interessamento degli organi di Polizia, si può arrivare anche al ritiro della Carta di Circolazione e delle Targhe.


Trasferimenti Proprietà

Trasferimenti Proprietà

Passaggio di proprietà auto Firenze nord

Come peraltro avviene anche per l’immatricolazione di un veicolo, anche per i passaggi di Proprietà, bisogna effettuare l’aggiornamento sia alla Motorizzazione Civile, sia al P.R.A.Presso la Motorizzazione Civile otterremo perciò il tagliando d’aggiornamento, da attaccare sulla Carta di Circolazione.La Trascrizione al P.R.A., deve avvenire entro sessanta giorni dalla data in cui è stato autenticato l’atto di vendita, e deve essere eseguita nel P.R.A. nel quale il veicolo è iscritto (P.R.A. del soggetto venditore).

In presenza del Certificato di Proprietà, l’atto di vendita è gia predisposto nel retro del medesimo documento, quindi basterà la firma del venditore sul Certificato di Proprietà, debitamente autenticata.
In presenza, invece, del foglio complementare, deve essere redatto un atto di vendita in doppio originale, sempre sottoscritto dal venditore e debitamente autenticato.

La mancata trascrizione entro i termini di Legge, comporta l’applicazione di sovrattasse e interessi di mora fino a quattro volte l’ammontare delle imposte dovute.
La tassazione, è effettuata in base ai Kw dell’autoveicolo.

I Concessionari d’autovetture, con particolari agevolazioni, quando ritirano in permuta, un autoveicolo, hanno la possibilità di inserire l’autoveicolo medesimo, in un elenco delle ” Esenzioni “.
Tale elenco è successivamente inviato all’Automobil Club D’Italia, e con tale operazione, l’autoveicolo è esentato dal pagamento della tassa automobilistica.

L’attuale Normativa , prevede che gli atti di vendita siano autenticati , da svariati soggetti quali ,
– Notai
– Titolari Studi di Consulenza Automobilistica dove è istituito la Sportello Telematico  dell’Automobilista
– Funzionari Comune
– Funzionari abilitati del PRA e MCTC


Demolizioni

Demolizioni

Con inizio dal 30 Giugno 1998, la cancellazione di un autoveicolo, dal Pubblico Registro Automobilistico, deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di consegna del medesimo per la definitiva demolizione.

Questo può avvenire esclusivamente a cura dei titolari dei centri di raccolta, o a cura dei Concessionari, che sono gi unici soggetti autorizzati per lo smaltimento.
Pertanto è fatto assoluto divieto di provvedere in proprio alla demolizione di un autoveicolo.

La cancellazione al P.R.A. può essere anche richiesta a seguito di definitiva esportazione del veicolo all’estero, dimostrando che il veicolo è effettivamente stato esportato, e occore presentare , Carta di Circolazione, Certificato di Proprietà,Targhe, o documentazione equipollente e , sempre mediante lo Sportello Telematico dell’Automobilista, otterremo immediatamante il Certificato di Radiazione e dal 4 Luglio 2011 , la Carta di Circolazione con apposto tagliando di annullamento della Carta medesima, questo per agevolare le attività di controllo da parte delle autorità di polizia, anche internazionali, e di contribuire all’azione di contrasto degli illeciti amministrativi e penali relati allo smaltimento dei veicoli fuori uso .


Ciclomotori

Ciclomotori

I ciclomotori per poter circolare, hanno bisogno dei seguenti documeti:
– Carta di Circolazione
-Targa
-Tagliano assicurativo.

La targa è personale ed è possibile riabbinarla in caso di vendita del Ciclomotore , ad altro Ciclomotore, oppure sospenderla , in attesa di essere riutilizzata.

Le Targhe, per ora prodotte dal Poligrafico dello Stato, vengono rilasciate o dagli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile, oppure dagli Studi di Consulenza Automobilistica , come il nostro, che sono Centri autorizzati del medesimo Ente.


Nazionalizzazioni

Nazionalizzazioni

Per trasferire in Italia un veicolo acquistato all’estero, occorre immatricolare il veicolo all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile, e successivamente iscriverlo al Pubblico Registro Automobilistico.

Il veicolo acquistato all’estero può essere sia nuovo che usato.

Per veicolo nuovo si intende:

– un veicolo nuovo di fabbrica di provenienza UE mai immatricolato

– un veicolo già immatricolato in un Paese UE che non abbia percorso più di seimila chilometri o che è stato ceduto entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione all’estero.

Per veicolo usato invece si intende:

– un veicolo già immatricolato all’estero in un paese UE che ha percorso più di seimila chilometri e che è stato ceduto oltre sei mesi dalla data di prima immatricolazione estera.

La prima cosa da fare è rivolgersi all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per le necessarie verifiche sulla idoneità tecnica della documentazione e sulla regolarità degli adempimenti fiscali, con particolare riguardo all’assolvimento degli obblighi IVA.

Dopo tali verifiche preliminari, possiamo procedere alla immatricolazione e alla iscrizione del veicolo in Italia al PRA.

Le modalità di immatricolazione e iscrizione in Italia di un veicolo proveniente dall’estero differiscono a seconda che si tratti di un veicolo proveniente dalla Unione Europea oppure da un paese extra UE.

IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AL PRA di veicoli importati da un paese UE

Solitamente è possibile rivolgersi ad uno Sportello Telematico dell’Automobilista per immatricolare e iscrivere al PRA un veicolo nuovo o usato importato in Italia da un Paese UE o appartenente allo Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia, Liechtenstein). Otterremo così contemporaneamente sia la carta di circolazione che il certificato di proprietà del nostro veicolo. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare lo S.T.A., bisognerà prima provvedere alla immatricolazione presso l’ufficio Provinciale della Motorizzazione e successivamente, entro 60 giorni dalla data di rilascio della carta di circolazione, alla iscrizione del veicolo nel Pubblico Registro Automobilistico.

Documentazione da presentare per richiesta effettuabile allo STA, autoveicolo nuovo:

fotocopia di un documento d’identità/riconoscimento dell’acquirente in corso di validità

– certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i dati anagrafici

– modello NP2B per l’iscrizione al PRA

istanza dell’acquirente, o atto di vendita o atto pubblico o sentenza

dichiarazione di conformità o certificato di conformità europeo con omologazione italiana o certificato di conformità europeo accompagnato dalla dichiarazione per l’immatricolazione rilasciati dalla casa costruttrice

– domanda compilata sul modello TT2119 (MCTC) e firmata dall’acquirente

– nel caso in cui l’acquirente sia una persona giuridica, occorre certificato della camera di commercio in bollo, o dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante che attesti la sede della persona giuridica

– nel caso in cui l’acquirente sia un cittadino extracomunitario residente in Italia, occorre produrre anche copia del permesso di soggiorno in corso di validità, o permesso di soggiorno scaduto con allegata la ricevuta comprovante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, oppure copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Documentazione da presentare per richiesta effettuabile con STA, autoveicolo usato:

– fotocopia di un documento d’identità/riconoscimento dell’acquirente in corso di validità

– certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i dati anagrafici

– modello NP2B per l’iscrizione al PRA

– istanza dell’acquirente, o atto di vendita o atto pubblico o sentenza

– carta di circolazione estera e fotocopia della stessa

– domanda compilata sul modello TT2119 (MCTC) e firmata dall’acquirente

– nel caso in cui l’acquirente sia una persona giuridica, occorre certificato della camera di commercio in bollo, o dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante che attesti la sede della persona giuridica

– nel caso in cui l’acquirente sia un cittadino extracomunitario residente in Italia, occorre produrre anche copia del permesso di soggiorno in corso di validità, o permesso di soggiorno scaduto con allegata la ricevuta comprovante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, oppure copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AL PRA di veicoli di provenienza Extra UE

Le richieste di immatricolazione e iscrizione al PRA di veicoli, nuovi o usati, di provenienza extra UE non possono essere presentate allo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA).

Quindi bisogna immatricolare il veicolo all’ufficio provinciale della Motorizzazione e poi, entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione, iscrivere il veicolo al Pubblico Registro Automobilistico.

Anche in questo caso va ricordato il rispetto della normativa in materia fiscale per il corretto assolvimento dell’IVA.

Inoltre bisogna ricordare che tali autoveicoli andranno anche sottoposti a collaudo.

Per quanto riguarda la documentazione, è la stessa richiesta per i veicoli comunitari.


Immatricolazioni Polizia

Immatricolazioni Polizia

Il nuovo sistema di targatura, è disciplinato dal decreto n° 209/2006, e si deve applicare:
– agli autoveicoli, ai motoveicoli, ed ai ciclomotori che sono in dotazione ai Corpi di Polizia Provinciale e Municipale.
– I predetti veicoli, devono essere, obbligatoriamente ,adibiti esclusivamente all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all’artico n° 11 del Codice della Strada .

Il formato delle targhe è ovviamente, differenziato, a seconda del tipo di veicolo al quale sono destinate, e si caratterizzano per la dicitura ”POLIZIA LOCALE ” (sia per gli autoveicoli che per i motoveicoli) o ”PL” (solo per i ciclomotori), eper la particolare sequenza alfanumerica , preceduta dalla lettera ”Y“.

Bisogna anche evidenziare che il particolare sistema di targatura non ha alcun riflesso sulla procedura delle immatricolazioni dei veicoli in dotazione della Polizia locale, ne consegue pertanto che il rilascio delle Targhe avviene esclusivamente presso gli uffici delle UMC , essendo allo stato attuale , procedure per le quali non è possibile applicare lo ” Sportello Telematico dell’Automobilista”, niente vieta pertanto di avvalersi dell’ausilio di uno Studio di consulenza per i mezzi di trasporto, autorizzati con Legge 264/1991 e successive modificazioni ed integrazioni .

Tale richiesta deve essere fatta su richiesta dei Corpi di Polizia Provinciale e Municipale, e deve essere esplicitamente indicato che tali veicoli sono adibiti esclusivamente ai servizi di Polizia stradale.

Le carte di circolazione, devono essere intestate a nome dei Corpi di Polizia i quali possono disporre dei veicoli a titolo di proprietà , di usufrutto , di locazione con facoltà di compra , o di acquisto con patto di riservato dominio. Ogni altra forma giuridica è da escludersi .

Le stesse Carte di circolazione, nelle righe descrittive, dovranno avere la seguente dicitura ” Veicolo adibito esclusivamente a dervizi di Polizia stradale,-può usare i dispositivi supplementari di cui all’art. 177 del c.d.s. .

Per quanto riguarda la trascrizione della proprietà al P.R.A. i veicoli immatricolati ad uso esclusivo di Polizia con le nuove Targhe , sono comunque soggetti alla iscrizione secondo i principi e le normative vigenti , ovviamnete fatta eccezione per i ” ciclomotori” che anche in tal caso non hanno natura giuridica di beni mobili registrati.


Auto Storiche

Auto Storiche

Presupposti assoluti per la classificazione di un veicolo come di interesse storico o collezionistico sono, con la pubblicazione del nuovo decreto ” Recante  Nuovo codice della Strada:
– l’appartenenza del veicolo ad una delle categorie ” motoveicoli e autoveicoli ” come sono definite dagli Articoli 53 e54 del Codice della Strada
– data di costruzione precedente  di almeno 20 anni a quella della richiesta di iscrizione in uno dei registri di cui all’articolo 60 del Codice della Strada.

Per cui la classificazione di ” veicolo storico o collezionistico” è subordinata all’iscrizione in uno dei Registri di cui all’articolo 60 comma 4° del Codice della Strada e cioè :
– Registro A.S.I.
– Registro Storico Lancia
– Registro Italiano Fiat
– Registro Italiano Alfa Romeo
– Registro Storico FMI

Tali registri rilasceranno, previa verifica dei requisti, il certificato di rilevanza storica e collezionistica, per la prima volta con contenuti omogenei e indicante :
– possessore del veicolo
– dati di prima immatricolazione del veicolo ,dove disponibili
– data di costruzione del veicolo
– dati generali ed identificativi del veicolo con le relative caratteristiche tecniche
– eventuali parti del veicolo sostituite e non conformi a quelle originarie

A norma del nuovo decreto, i veciolo di interesse storico e collezionistico sono sottoposti a revisione periodica con cadenza biennale, secondo il normale calendario, cioè entro il mese di rilascio della carta di circolazione ovvero entro il mese corrispondente a quello in cui è stato effettuato l’ultimo controllo.

I controlli tenici da effettuare , sono espressamente specificati in allegato al medesiomo decreto, inoltre tali revisioni periodiche si potranno effettuare esclusivamente negli UFFICI MOTORIZZAZIONE CIVILE ( UMC).


Intestazione Autovetture

Intestazione Autovetture

Con l’entrata in vigore del Decreto del presidente della Repubblica n° 358 19 Settembre 2000 , riguardante il regime di contestualità creato con lo S.T.A. (Sportello Telematico dell’Automobilista), si è voluto precisare, per assicurare una omogeneità di comportamento tra i diversi operatori, quali sono i principi per l’intestazione delle Carte di Circolazione.

Persone Fisiche – La carta di circolazione deve essere intestata a nome delle stesse, con riferimento alla residenza anagrafica in Italia,e vale anche per le persone di età inferiore ai 18 anni .

Imprese individuali – Poichè il carattere giuridico dell’impresa individuale coincide con la persona fisica dell’imprenditore,anche se si tratta di impresa familiare, l’intestatario della carta di circolazione deve essere l’imprenditore stesso,e deve essere considerata la sua residenza anagrafica.

Società – L’intestazione della carta di circolazione è la società stessa, e può essere immatricolato solo all’indirizzo della Sede Legale o delle eventuali Sedi Secondarie . (Restano pertanto escluse tutte le unità locali ). Nel caso di società semplici, la carta di circolazione può essere intestata direttamente a tutti i soci muniti di potere di rappresentanza ovvero a nome della Società nella persona del Socio richiedente con relativa annotazione di tutti i dati anagrafici di quest’ultimo .

Altri Enti con personalità giuridica – La carta di circolazione è intestata direttamente all’ente con riferimento alla Sede Legale o all’eventuali sedi secondarie.

Organismi privi di personalità giuridica – La carta di circolazione è intestata direttamente all’organismo, riferendosi alla sua Sede, nella Persona del soggetto che ne ha la Legale Rappresentanza ” Pro-tempore”

Pubbliche amministrazioni – La carta di circolazione, è intestata direttamente a nome dell’Amministrazione, con riferimento alla relativa sede centrale o periferica.

Studi Associati E’ possibile procedere all’intestazione della carta di circolazionedirettamente a nome dello Studio associato, con riferimento alla relativa Sede, nella persona di chi ne ha la legale Rappresentanza per cui come le associazioni non riconosciute .


Revisioni 2021

Revisioni 2021


Autentiche di Firma

Autentiche di Firma