Immatricolazione
Immatricolazione


Immatricolazione auto Firenze
Agenzia MP offre servizi completi per pratiche auto e immatricolazione auto a Firenze. Affidati a noi per passaggi di proprietà, pagamento bollo, rinnovo patente e altro.
Generalmente , quando si acquista un veicolo nuovo, il Concessionario, si affida ad uno Studio di Consulenza Automobilistica, per la gestione delle formalità necessarie al rilascio delle Targhe e della Carta di Circolazione .
L’acquirente, firma l’istanza per l’intestazione del veicolo, che insieme al Certificato di Conformità, e all’autocertificazione dei dati anagrafici, consentono il rilascio dei Documenti di Circolazione .
Tutti i dati vengono inviati in Via Telematica e contestualmente, si ottiene il rilascio delle targhe e dei documenti di circolazione. L ‘ I.P.T. cioè l’imposta di trascrizione è destinata alle Provincie .
La registrazione al PRA dell’autoveicolo, attesta lo stato giuridico – patrimoniale del medesimo , e da luogo al rilascio del Certificato di Proprietà, che con il nuovo Codice della Strada, ha sostituito il Foglio Complementare. L’omessa o la tardiva registrazione, da luogo ai sensi dell’Art. 93 del C.d.s. a :
– Per quanto riguarda il PRA, a sanzioni pecuniarie, riguardanti la tardiva iscrizione, con l’applicazione d’alcune sovratasse e interessi moratori.
– Per quanto riguarda la Motorizzazione Civile, e su segnalazione del PRA, tramite l’interessamento degli organi di Polizia, si può arrivare anche al ritiro della Carta di Circolazione e delle Targhe.
Trasferimenti Proprietà
Trasferimenti Proprietà


Passaggio di proprietà auto Firenze nord
Come peraltro avviene anche per l’immatricolazione di un veicolo, anche per i passaggi di Proprietà, bisogna effettuare l’aggiornamento sia alla Motorizzazione Civile, sia al P.R.A.Presso la Motorizzazione Civile otterremo perciò il tagliando d’aggiornamento, da attaccare sulla Carta di Circolazione.La Trascrizione al P.R.A., deve avvenire entro sessanta giorni dalla data in cui è stato autenticato l’atto di vendita, e deve essere eseguita nel P.R.A. nel quale il veicolo è iscritto (P.R.A. del soggetto venditore).
In presenza del Certificato di Proprietà, l’atto di vendita è gia predisposto nel retro del medesimo documento, quindi basterà la firma del venditore sul Certificato di Proprietà, debitamente autenticata.
In presenza, invece, del foglio complementare, deve essere redatto un atto di vendita in doppio originale, sempre sottoscritto dal venditore e debitamente autenticato.
La mancata trascrizione entro i termini di Legge, comporta l’applicazione di sovrattasse e interessi di mora fino a quattro volte l’ammontare delle imposte dovute.
La tassazione, è effettuata in base ai Kw dell’autoveicolo.
I Concessionari d’autovetture, con particolari agevolazioni, quando ritirano in permuta, un autoveicolo, hanno la possibilità di inserire l’autoveicolo medesimo, in un elenco delle ” Esenzioni “.
Tale elenco è successivamente inviato all’Automobil Club D’Italia, e con tale operazione, l’autoveicolo è esentato dal pagamento della tassa automobilistica.
L’attuale Normativa , prevede che gli atti di vendita siano autenticati , da svariati soggetti quali ,
– Notai
– Titolari Studi di Consulenza Automobilistica dove è istituito la Sportello Telematico dell’Automobilista
– Funzionari Comune
– Funzionari abilitati del PRA e MCTC
Demolizioni
Demolizioni


Con inizio dal 30 Giugno 1998, la cancellazione di un autoveicolo, dal Pubblico Registro Automobilistico, deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di consegna del medesimo per la definitiva demolizione.
Questo può avvenire esclusivamente a cura dei titolari dei centri di raccolta, o a cura dei Concessionari, che sono gi unici soggetti autorizzati per lo smaltimento.
Pertanto è fatto assoluto divieto di provvedere in proprio alla demolizione di un autoveicolo.
La cancellazione al P.R.A. può essere anche richiesta a seguito di definitiva esportazione del veicolo all’estero, dimostrando che il veicolo è effettivamente stato esportato, e occore presentare , Carta di Circolazione, Certificato di Proprietà,Targhe, o documentazione equipollente e , sempre mediante lo Sportello Telematico dell’Automobilista, otterremo immediatamante il Certificato di Radiazione e dal 4 Luglio 2011 , la Carta di Circolazione con apposto tagliando di annullamento della Carta medesima, questo per agevolare le attività di controllo da parte delle autorità di polizia, anche internazionali, e di contribuire all’azione di contrasto degli illeciti amministrativi e penali relati allo smaltimento dei veicoli fuori uso .
Ciclomotori
Ciclomotori


I ciclomotori per poter circolare, hanno bisogno dei seguenti documeti:
– Carta di Circolazione
-Targa
-Tagliano assicurativo.
La targa è personale ed è possibile riabbinarla in caso di vendita del Ciclomotore , ad altro Ciclomotore, oppure sospenderla , in attesa di essere riutilizzata.
Le Targhe, per ora prodotte dal Poligrafico dello Stato, vengono rilasciate o dagli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile, oppure dagli Studi di Consulenza Automobilistica , come il nostro, che sono Centri autorizzati del medesimo Ente.
Nazionalizzazioni
Nazionalizzazioni


Per trasferire in Italia un veicolo acquistato all’estero, occorre immatricolare il veicolo all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile, e successivamente iscriverlo al Pubblico Registro Automobilistico.
Il veicolo acquistato all’estero può essere sia nuovo che usato.
Per veicolo nuovo si intende:
– un veicolo nuovo di fabbrica di provenienza UE mai immatricolato
– un veicolo già immatricolato in un Paese UE che non abbia percorso più di seimila chilometri o che è stato ceduto entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione all’estero.
Per veicolo usato invece si intende:
– un veicolo già immatricolato all’estero in un paese UE che ha percorso più di seimila chilometri e che è stato ceduto oltre sei mesi dalla data di prima immatricolazione estera.
La prima cosa da fare è rivolgersi all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per le necessarie verifiche sulla idoneità tecnica della documentazione e sulla regolarità degli adempimenti fiscali, con particolare riguardo all’assolvimento degli obblighi IVA.
Dopo tali verifiche preliminari, possiamo procedere alla immatricolazione e alla iscrizione del veicolo in Italia al PRA.
Le modalità di immatricolazione e iscrizione in Italia di un veicolo proveniente dall’estero differiscono a seconda che si tratti di un veicolo proveniente dalla Unione Europea oppure da un paese extra UE.
IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AL PRA di veicoli importati da un paese UE
Solitamente è possibile rivolgersi ad uno Sportello Telematico dell’Automobilista per immatricolare e iscrivere al PRA un veicolo nuovo o usato importato in Italia da un Paese UE o appartenente allo Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia, Liechtenstein). Otterremo così contemporaneamente sia la carta di circolazione che il certificato di proprietà del nostro veicolo. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare lo S.T.A., bisognerà prima provvedere alla immatricolazione presso l’ufficio Provinciale della Motorizzazione e successivamente, entro 60 giorni dalla data di rilascio della carta di circolazione, alla iscrizione del veicolo nel Pubblico Registro Automobilistico.
Documentazione da presentare per richiesta effettuabile allo STA, autoveicolo nuovo:
– fotocopia di un documento d’identità/riconoscimento dell’acquirente in corso di validità
– certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i dati anagrafici
– modello NP2B per l’iscrizione al PRA
– istanza dell’acquirente, o atto di vendita o atto pubblico o sentenza
– dichiarazione di conformità o certificato di conformità europeo con omologazione italiana o certificato di conformità europeo accompagnato dalla dichiarazione per l’immatricolazione rilasciati dalla casa costruttrice
– domanda compilata sul modello TT2119 (MCTC) e firmata dall’acquirente
– nel caso in cui l’acquirente sia una persona giuridica, occorre certificato della camera di commercio in bollo, o dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante che attesti la sede della persona giuridica
– nel caso in cui l’acquirente sia un cittadino extracomunitario residente in Italia, occorre produrre anche copia del permesso di soggiorno in corso di validità, o permesso di soggiorno scaduto con allegata la ricevuta comprovante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, oppure copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Documentazione da presentare per richiesta effettuabile con STA, autoveicolo usato:
– fotocopia di un documento d’identità/riconoscimento dell’acquirente in corso di validità
– certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i dati anagrafici
– modello NP2B per l’iscrizione al PRA
– istanza dell’acquirente, o atto di vendita o atto pubblico o sentenza
– carta di circolazione estera e fotocopia della stessa
– domanda compilata sul modello TT2119 (MCTC) e firmata dall’acquirente
– nel caso in cui l’acquirente sia una persona giuridica, occorre certificato della camera di commercio in bollo, o dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante che attesti la sede della persona giuridica
– nel caso in cui l’acquirente sia un cittadino extracomunitario residente in Italia, occorre produrre anche copia del permesso di soggiorno in corso di validità, o permesso di soggiorno scaduto con allegata la ricevuta comprovante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, oppure copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AL PRA di veicoli di provenienza Extra UE
Le richieste di immatricolazione e iscrizione al PRA di veicoli, nuovi o usati, di provenienza extra UE non possono essere presentate allo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA).
Quindi bisogna immatricolare il veicolo all’ufficio provinciale della Motorizzazione e poi, entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione, iscrivere il veicolo al Pubblico Registro Automobilistico.
Anche in questo caso va ricordato il rispetto della normativa in materia fiscale per il corretto assolvimento dell’IVA.
Inoltre bisogna ricordare che tali autoveicoli andranno anche sottoposti a collaudo.
Per quanto riguarda la documentazione, è la stessa richiesta per i veicoli comunitari.
Immatricolazioni Polizia
Immatricolazioni Polizia


Il nuovo sistema di targatura, è disciplinato dal decreto n° 209/2006, e si deve applicare:
– agli autoveicoli, ai motoveicoli, ed ai ciclomotori che sono in dotazione ai Corpi di Polizia Provinciale e Municipale.
– I predetti veicoli, devono essere, obbligatoriamente ,adibiti esclusivamente all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all’artico n° 11 del Codice della Strada .
Il formato delle targhe è ovviamente, differenziato, a seconda del tipo di veicolo al quale sono destinate, e si caratterizzano per la dicitura ”POLIZIA LOCALE ” (sia per gli autoveicoli che per i motoveicoli) o ”PL” (solo per i ciclomotori), eper la particolare sequenza alfanumerica , preceduta dalla lettera ”Y“.
Bisogna anche evidenziare che il particolare sistema di targatura non ha alcun riflesso sulla procedura delle immatricolazioni dei veicoli in dotazione della Polizia locale, ne consegue pertanto che il rilascio delle Targhe avviene esclusivamente presso gli uffici delle UMC , essendo allo stato attuale , procedure per le quali non è possibile applicare lo ” Sportello Telematico dell’Automobilista”, niente vieta pertanto di avvalersi dell’ausilio di uno Studio di consulenza per i mezzi di trasporto, autorizzati con Legge 264/1991 e successive modificazioni ed integrazioni .
Tale richiesta deve essere fatta su richiesta dei Corpi di Polizia Provinciale e Municipale, e deve essere esplicitamente indicato che tali veicoli sono adibiti esclusivamente ai servizi di Polizia stradale.
Le carte di circolazione, devono essere intestate a nome dei Corpi di Polizia i quali possono disporre dei veicoli a titolo di proprietà , di usufrutto , di locazione con facoltà di compra , o di acquisto con patto di riservato dominio. Ogni altra forma giuridica è da escludersi .
Le stesse Carte di circolazione, nelle righe descrittive, dovranno avere la seguente dicitura ” Veicolo adibito esclusivamente a dervizi di Polizia stradale,-può usare i dispositivi supplementari di cui all’art. 177 del c.d.s. .
Per quanto riguarda la trascrizione della proprietà al P.R.A. i veicoli immatricolati ad uso esclusivo di Polizia con le nuove Targhe , sono comunque soggetti alla iscrizione secondo i principi e le normative vigenti , ovviamnete fatta eccezione per i ” ciclomotori” che anche in tal caso non hanno natura giuridica di beni mobili registrati.
Auto Storiche
Auto Storiche


Presupposti assoluti per la classificazione di un veicolo come di interesse storico o collezionistico sono, con la pubblicazione del nuovo decreto ” Recante Nuovo codice della Strada:
– l’appartenenza del veicolo ad una delle categorie ” motoveicoli e autoveicoli ” come sono definite dagli Articoli 53 e54 del Codice della Strada
– data di costruzione precedente di almeno 20 anni a quella della richiesta di iscrizione in uno dei registri di cui all’articolo 60 del Codice della Strada.
Per cui la classificazione di ” veicolo storico o collezionistico” è subordinata all’iscrizione in uno dei Registri di cui all’articolo 60 comma 4° del Codice della Strada e cioè :
– Registro A.S.I.
– Registro Storico Lancia
– Registro Italiano Fiat
– Registro Italiano Alfa Romeo
– Registro Storico FMI
Tali registri rilasceranno, previa verifica dei requisti, il certificato di rilevanza storica e collezionistica, per la prima volta con contenuti omogenei e indicante :
– possessore del veicolo
– dati di prima immatricolazione del veicolo ,dove disponibili
– data di costruzione del veicolo
– dati generali ed identificativi del veicolo con le relative caratteristiche tecniche
– eventuali parti del veicolo sostituite e non conformi a quelle originarie
A norma del nuovo decreto, i veciolo di interesse storico e collezionistico sono sottoposti a revisione periodica con cadenza biennale, secondo il normale calendario, cioè entro il mese di rilascio della carta di circolazione ovvero entro il mese corrispondente a quello in cui è stato effettuato l’ultimo controllo.
I controlli tenici da effettuare , sono espressamente specificati in allegato al medesiomo decreto, inoltre tali revisioni periodiche si potranno effettuare esclusivamente negli UFFICI MOTORIZZAZIONE CIVILE ( UMC).
Intestazione Autovetture
Intestazione Autovetture


Con l’entrata in vigore del Decreto del presidente della Repubblica n° 358 19 Settembre 2000 , riguardante il regime di contestualità creato con lo S.T.A. (Sportello Telematico dell’Automobilista), si è voluto precisare, per assicurare una omogeneità di comportamento tra i diversi operatori, quali sono i principi per l’intestazione delle Carte di Circolazione.
Persone Fisiche – La carta di circolazione deve essere intestata a nome delle stesse, con riferimento alla residenza anagrafica in Italia,e vale anche per le persone di età inferiore ai 18 anni .
Imprese individuali – Poichè il carattere giuridico dell’impresa individuale coincide con la persona fisica dell’imprenditore,anche se si tratta di impresa familiare, l’intestatario della carta di circolazione deve essere l’imprenditore stesso,e deve essere considerata la sua residenza anagrafica.
Società – L’intestazione della carta di circolazione è la società stessa, e può essere immatricolato solo all’indirizzo della Sede Legale o delle eventuali Sedi Secondarie . (Restano pertanto escluse tutte le unità locali ). Nel caso di società semplici, la carta di circolazione può essere intestata direttamente a tutti i soci muniti di potere di rappresentanza ovvero a nome della Società nella persona del Socio richiedente con relativa annotazione di tutti i dati anagrafici di quest’ultimo .
Altri Enti con personalità giuridica – La carta di circolazione è intestata direttamente all’ente con riferimento alla Sede Legale o all’eventuali sedi secondarie.
Organismi privi di personalità giuridica – La carta di circolazione è intestata direttamente all’organismo, riferendosi alla sua Sede, nella Persona del soggetto che ne ha la Legale Rappresentanza ” Pro-tempore”
Pubbliche amministrazioni – La carta di circolazione, è intestata direttamente a nome dell’Amministrazione, con riferimento alla relativa sede centrale o periferica.
Studi Associati E’ possibile procedere all’intestazione della carta di circolazionedirettamente a nome dello Studio associato, con riferimento alla relativa Sede, nella persona di chi ne ha la legale Rappresentanza per cui come le associazioni non riconosciute .
Revisioni 2021
Revisioni 2021


CHI DEVE REVISIONARE
– Tutti i veicoli immatricolati per la prima volta entro l’anno indicato nella prima colonna della tabella
– Tutti i veicoli già revisionati o collaudati negli anni indicati nella seconda colonna della tabella
QUANDO REVISIONARE
– Entro il mese corrispondente alla data di rilascio della carta di circolazione ( se si tratta di prima immatricolazione )
-Entro il mese corrispondente alla data dell’ultima revisione o dell’ultimo collaudo effetuato.
Veicoli Anno di prima Immatricolazione Anno precedente Revisione o Collaudo
Ciclomotori,motocicli,motocarrozzette 2017 2019
Motocarri,motoveicoli uso speciale 2017 2019
Motoveicoli da Piazza o noleggio con conducente 2020 Rev.annuale
Quadricicli 2017 2019
Autovetture ad uso Privato 2017 2019
Autocaravan di massa Complessiva non sup. a 3,5 T 2017 2019
Autocarri e autoveicoli ad uso speciale inf a 3,5 T 2017 2019
Autoveicoli con massa superiore a 3,5 T – Bus fino a 16 posti comp. conducente – Ambulanze – Taxi – Noleggi con Conducente 2020 Rev.annuale
Rimorchi di massa non Superiore a 3,5 T 2017 2019
Rimorchi di massa superiore a 3,5 T 2020 Rev.annuale
Autentiche di Firma
Autentiche di Firma


L’art. 7 Legge n. 248/2006 e il successivo art.1, comma 68, L. 296/2006 (Finanziaria 2007) hanno attribuito il potere di autentica ai seguenti soggetti: titolari dello Sportello Telematico dell’Automobilista previsti dall’art. 2 DPR 358/2000, cioè Uffici Provinciali ACI che gestiscono il PRA, Uffici Provinciali DTT, Delegazioni ACI e Studi di Consulenza Automobilistica, Dipendenti delegati dai titolari STA a svolgere l’attività di autentica, Uffici Comunali, nonchè i Notai .
Uffici Provinciali ACI
Sono abilitati ad autenticare il Direttore dell’Ufficio Provinciale e i dipendenti ACI abilitati alla firma degli atti PRA dalla Procura Generale.
Uffici Provinciali DTT
Possono autenticare il Direttore dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione e il personale inquadrato nell’area C (circolare DTT prot. n. 16090/08/08/01 del 10/7/2006).
Studi di Consulenza Automobilistica
Il potere di autentica è conferito ai titolari dell’impresa che svolge l’attività di consulenza automobilistica ed è per questo in possesso dell’autorizzazione amministrativa prevista dalla L. 264/1991. Lo STA non potrà più esercitare l’attività di autentica dalla data di definitiva cessazione dell’operatività (art. 6 comma 3 e art. 9 comma 3 D.P.R. 358/2000), cioè dalla data di chiusura definitiva del servizio telematico. Non possono autenticare gli STA che non sono ancora operativi. Al verificarsi della terza irregolarità e del conseguente scollegamento, lo STA non potrà più autenticare dalla data in cui riceve, da parte dell’USP ACI, formale notizia della chiusura definitiva dello Sportello tramite raccomandata A.R., il cui contenuto sarà anticipato in via telematica. Tale nota viene inviata per conoscenza all’Ufficio Provinciale ACI di riferimento, al locale DTT e alla Provincia interessata. Per individuare i titolari dello STA aventi il potere di autentica occorre, innanzitutto, distinguere a seconda che lo studio di consulenza automobilistica operi in forma individuale o societaria.
Impresa esercitata in forma individuale: il titolare dello STA si identifica con la persona fisica titolare dello studio di consulenza.della stessa, in base alle disposizioni del codice civile e allo statuto societario.
IImpresa esercitata in forma societaria: titolare dello STA è la società che opera attraverso i soci-persone fisiche che sono legittimati ad agire in nome e per conto In particolare, la rappresentanza della società spetta:
società in nome collettivo: al socio o ai soci che hanno l’amministrazione della società in base all’atto societario (art. 2298 c.c.);
società in accomandita semplice: al socio o ai soci accomandatari che hanno l’amministrazione della società in base all’atto societario (art. 2318 c.c.);
società a responsabilità limitata: all’amministratore o agli amministratori della società indicati nello statuto (artt. 2475 e 2475 bis c.c.);
società in accomandita per azioni: i soci accomandatari (art. 2455 c.c.) indicati nell’atto costitutivo;
società per azioni: l’organo amministrativo della società (amministratore unico, presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato) risultanti dall’atto costitutivo (art. 2380 bis e 2384 c.c.);
società cooperativa: l’organo amministrativo risultante dall’atto costitutivo (art.2542 c.c.);
società consortile: il soggetto che, in base alla tipologia societaria prescelta, ha il potere di amministrazione e rappresentanza.
Delegazioni Automobile Club (A.C.)
Il Direttore dell’A.C., che in qualità di dipendente ACI, è stato abilitato alla firma degli atti PRA, può svolgere l’attività di autentica.
Per le delegazioni dell’A.C., è necessario distinguere tra:
delegazioni A.C. presso le quali non opera personale dipendente dell’Automobile Club Provinciale (cosiddette indirette), alle quali, trattandosi di privati studi di consulenza automobilistica, si applicano le disposizioni indicate nel paragrafo precedente, dedicato agli studi di consulenza automobilistica;
delegazioni A.C. presso le quali opera personale dipendente dell’Automobile Club Provinciale (cosiddette dirette), ossia personale dipendente di un ente pubblico, quale è l’Automobile Club Provinciale. In questo caso, titolare dello STA è il Presidente dell’A.C. che, in base allo Statutoha la rappresentanza legale, il quale potrà delegare, ex art. 1, comma 68, L. 296/2006 (Finanziaria 2007) uno o più dipendenti dell’A.C.
Dipendenti delegati dai titolari STA a svolgere l’attività di autentica
Oltre ai Titolari dello STA possono autenticare anche i dipendenti dei titolari dello STA che siano stati da questi delegati a svolgere questa funzione. Sotto il profilo giuridico, dipendente è colui che è legato da un rapporto di lavoro subordinato, così come previsto dagli articoli 2094 e 2095 c.c.. La fattispecie tradizionale di lavoro subordinato è quella che, generalmente, si inquadra nell’ambito di un contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno. In realtà, il mercato del lavoro prevede molteplici forme contrattuali di rapporto di lavoro,anche a seguito della cosiddetta “Riforma Biagi” che ha introdotto nuove forme cosiddette ”atipiche”. La definizione di lavoro subordinato, contenuta nel codice civile, si rivela oggi insufficiente a incardinare con certezza nell’ambito del lavoro subordinato alcune tipologie di rapporti lavorativi. Sulla questione sono intervenute diverse pronunce giurisprudenziali. Si ritiene, pertanto, che la norma contenuta nell’art.7 vada interpretata in senso teleologico – funzionale, tenendo conto della realtà economica che la norma disciplina e delle finalità che, con tale disposizione, il legislatore ha inteso perseguire, estendendo, dunque, la sua applicazione anche a rapporti di lavoro che, pur non essendo inquadrati nel rapporto di lavoro subordinato, così come definito dalle disposizioni del codice civile, sul piano funzionale, sono ad esso equiparabili.I dipendenti del titolare dello STA delegati ex comma 68 art. 1 L. 296/2006, in quanto dipendenti dell’impresa, possono svolgere l’attività di autentica presso tutte le sedi purché STA dello studio di consulenza (sede principale e sedi secondarie). Per le considerazioni sopra esposte, possono essere delegati dal titolare dello STA asvolgere l’attività di autentica anche:
i collaboratori familiari purché in regola con le disposizioni in materia assistenziale e previdenziale.
Institore (art. 2203 c.c.)
Soggetti ai quali non può essere delegato il potere di autentica
Si esclude, invece, che possano essere delegati all’autentica di firma ex art. 7 L. 248/2006 coloro che sono legati al titolare dello STA da rapporti di lavoro a carattere non continuativo o saltuario, quali ad es. i lavoratori a progetto, i collaboratori occasionali, gli interinali o i lavoratori legati da collaborazioni coordinate e continuative.La loro attività è legata alla realizzazione di uno o più progetti specifici o a fasi di esso, ed è caratterizzata dall’autonomia gestionale, senza vincoli di subordinazione nei confrontidel committente.
MODALITÀ DI AUTENTICA
L’art. 7 L. 248/2006 non specifica le modalità da seguire per l’autentica delle sottoscrizioni, né richiama alcuna disciplina già esistente, quale quella prevista per l’autentica notarile o per l’autentica amministrativa.
In assenza di specifiche disposizioni normative, si ritiene opportuno fare riferimento all’art. 2703 c.c. che definisce l’autenticazione fatta da notaio o altro pubblico ufficiale come “l’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive”.
Pertanto, ai soggetti autenticanti spetta di verificare l’identità della persona che sottoscrive e dichiarare che la sottoscrizione è stata apposta alla propria presenza, indicando la data in cui è stata apposta.
Non dovrà essere effettuata dall’autenticatore alcuna valutazione in merito al contenuto dell’atto.
Contenuto dell’Autentica
L’autenticatore, avrà , l’obbligo di identificare personalmente il sottoscrittore dell’atto di vendita e indicarne le modalità di identificazione. Dovrà indicare anche la data nella quale avviene l’autentica e il luogo nel quale viene eseguita. Pertanto tutti i punti S.T.A. , possono ricevere le sottoscrizioni degli atti di vendita, presso l’Impresa/Delegazione, salvo casi particolari documentati . Questo ha sollevato e solleva tutt’ora molte perplessità ed eccezioni. A nostro parere senza voler scendere in particolari , e lungaggini, meramente teoriche, pensiamo che il legislatore abbia voluto cercare di far si che si debba effettuare un nuovo tipo di servizio, atto a facilitare nel modo più ampio la manifestazione di volontà fra le parti. L’autenticatore dovrà inoltre indicare il proprio Nome , Cognome, e apporre la propria firma , preferibilmente accompagnata da timbro recante i dati dello Studio di Consulenza/Delegazione . Elemento importante da non dimenticare è il numero progressivo da attribuire all’autentica. In poche parole un vero e proprio Repertorio che identifichi un ben determinato atto . Ultimo ma non meno importante è l’assolvimento dellImposta di Bollo , mediante apposizione del valore bollato che deve essere obbligatoriamente annullato.
